Composizione

Fa parte di diritto del Consiglio Giudiziario il Magistrato Dirigente, il quale svolge le funzioni di vicepresidente e, per delega dei Capitani Reggenti, ne cura l’organizzazione e il funzionamento secondo quanto stabilito dal Regolamento interno. Il Magistrato Dirigente non esercita il diritto di voto e non si computa ai fini del calcolo del quorum strutturale e funzionale delle deliberazioni.
Il Segretario di Stato per la Giustizia e il Presidente della Commissione Consiliare per gli Affari di Giustizia possono intervenire alle riunioni del Consiglio Giudiziario per fare comunicazioni, fornire o richiedere chiarimenti. Essi non possono, tuttavia, essere presenti alle deliberazioni.

I componenti del Consiglio Giudiziario sono eletti:
a) quattro dal Consiglio Grande e Generale, con la maggioranza di due terzi, scelti fra cittadini sammarinesi, non Magistrati, con la qualifica di professori universitari in materie giuridiche, o in possesso di laurea in tali materie o comunque con consolidata esperienza in materia di ordinamento giudiziario. Non possono essere eletti più di due iscritti all’Albo degli Avvocati e Notai della Repubblica di San Marino. Tale incompatibilità si estende al coniuge o convivente degli iscritti al predetto Albo, nonché ai parenti dei medesimi fino al secondo grado in linea retta e fino al terzo grado in linea collaterale;
b) quattro dai Magistrati, dei quali tre scelti fra i Commissari della Legge confermati nell’incarico e di carriera e uno scelto fra i Giudici d’Appello di carriera o per specifico incarico, purché confermati nell’incarico, oppure fra i Giudici di Terza Istanza. L’elezione ha luogo a maggioranza dei due terzi. Dalla terza votazione è sufficiente la maggioranza semplice. Le votazioni si svolgono in distinte riunioni che possono essere convocate anche in giorni immediatamente consecutivi.

 



 
 

Composizione

Riferimenti Normativi