Il Consiglio Giudiziario

Il Consiglio Giudiziario dura in carica quattro anni a partire dalla sua prima riunione. Il Consiglio Giudiziario si riunisce, una volta che sono stati eletti i componenti sia dalla parte laica che dalla parte togata, entro due settimane. I componenti elettivi di cui alla lettera a) del comma 4 dell'articolo 15 della Legge Costituzionale n.1/2021 non sono immediatamente rieleggibili e, finché sono in carica, non possono fare parte del Consiglio Grande e Generale né del Congresso di Stato. I Magistrati eletti continuano ad esercitare le loro funzioni giudiziarie e, in caso di cessazione dalle stesse, decadono dalla carica di componente del Consiglio Giudiziario.




 
 

Composizione

Riferimenti Normativi